Consiglio degli Studenti

Capo 4 - DISPOSIZIONI VARIE

Consiglio degli Studenti

Art. 19 - Interventi esterni

Le sedute del consiglio sono pubbliche e vi possono assistere gli studenti che vi abbiano interesse, nei limiti consentiti dalla capienza della sala, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.
Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio esperti su particolari questioni, che intervengono senza diritto di voto.

Il consiglio può riunirsi senza presenza di esterni, su proposta motivata del Presidente, accolta dal consiglio con delibera apposita, che può essere riferita anche alla seduta in corso di svolgimento.

Consiglio degli Studenti

Art. 20 - Rappresentanza del consiglio

Il Consiglio è rappresentato, all’esterno, dal Presidente.
I consiglieri non possono, se non a titolo personale, prendere posizioni all’esterno a nome del consiglio o delle sue commissioni.

E’ ammesso, tuttavia, al Presidente, delegare il vicePresidente o i coordinatori e/o commissari a rappresentare il consiglio nella sua interezza (il vicePresidente) o su particolari temi (coordinatori e/o commissari) verso l’esterno.

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Art. 21 - Forme di partecipazione

Il Consiglio, inoltre, promuove l’attività delle rappresentanze degli studenti nei consigli di Corsi di Studi, Comitati per la Didattica e Consigli di Dipartimento e dei Gruppi ed Associazioni Studentesche, nei tempi e modi ritenuti idonei.

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Art. 22 - Entrata in vigore e modifiche

Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio e la promulgazione del relativo decreto rettorale.
L’approvazione e ciascuna modifica è deliberata dal consiglio con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti alla seduta.